Art. 5.
                     Attuazione degli interventi
 
   1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  e   degli   investimenti
conseguenti  ai  progetti  approvati  ai sensi dell'art. 4, la giunta
regionale promuove l'utilizzo  congiunto  delle  risorse  finanziarie
rese disponibili sugli attinenti programmi nazionali e comunitari.