Art. 6.
                       Materiale di armamento
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge, per materiali di armamento si
intendono quelli di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1990  n.  185
"nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
di materiali di armamento".