Art. 8. Relazione annuale 1. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, in occasione della presentazione di bilancio di previsione, una relazione sulla base del resoconto del presidente dell'agenzia. 2. Entro due anni dall'atto costitutivo dell'agenzia, il consiglio regionale si esprimera' sull'andamento delle attivita' dell'agenzia stessa e proporra' in merito ai tempi e ai modi del proseguimento delle attivita' o sull'eventuale scioglimento della stessa.