Art. 8.
                          Relazione annuale
 
   1.  Il  presidente  della giunta regionale presenta annualmente al
consiglio regionale, in occasione della presentazione di bilancio  di
previsione,  una  relazione  sulla  base del resoconto del presidente
dell'agenzia.
   2. Entro due anni dall'atto costitutivo dell'agenzia, il consiglio
regionale si esprimera' sull'andamento delle  attivita'  dell'agenzia
stessa  e  proporra'  in  merito ai tempi e ai modi del proseguimento
delle attivita' o sull'eventuale scioglimento della stessa.