Art. 9. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 2.000.000.000 di cui: a) L. 200.000.000 per le attivita' di studio, di ricerca, di elaborazione e di proposta dell'agenzia regionale di cui al precedente art. 3; b) L. 1.800.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente per la elaborazione di progetti di intervento di cui al precedente art. 4, secondo comma. 2. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 2.000.000.000, previsto dal precedente comma, per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi", iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994. 3. Agli oneri relativi al funzionamento dell'agenzia regionale di cui all'art. 2 della presente legge si fara' fronte mediante impiego di somme stanziate nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1994, e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita', di missione ed i rimborsi spese". 4. Le spese di funzionamento per le strutture ed il personale di cui al precedente art. 7, terzo comma, trovano copertura negli stanziamenti annualmente autorizzati nei relativi capitoli di bilancio di cui al settore 1.2. "Risorse operative". 5. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994: all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2, sono istituiti i seguenti capitoli: 3.1.2.1.3670 "Spese per le attivita' promosse dall'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica" con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000; 3.1.2.1.3754 "Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazone dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.800.000.000". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 11 marzo 1994 F. GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 3 marzo 1994 prot. n. 22602/429)