Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per le finalita' previste dalla presente legge e'  autorizzata,
per  l'esercizio  finanziario  1994,  la spesa di L. 2.000.000.000 di
cui:
     a) L. 200.000.000 per le attivita' di  studio,  di  ricerca,  di
elaborazione   e   di  proposta  dell'agenzia  regionale  di  cui  al
precedente art. 3;
     b) L. 1.800.000.000 per la concessione di  contributi  di  parte
corrente  per  la  elaborazione  di  progetti di intervento di cui al
precedente art. 4, secondo comma.
   2. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire  2.000.000.000,
previsto  dal precedente comma, per l'anno 1994, si provvede mediante
riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e
di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese  correnti  per
l'adempimento  di  funzioni  normali derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi",  iscritto  al  capitolo  5.2.1.1.546  dello  stato   di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.
   3.  Agli oneri relativi al funzionamento dell'agenzia regionale di
cui all'art. 2 della presente legge si fara' fronte mediante  impiego
di  somme  stanziate  nello  stato  di  previsione  delle  spese  per
l'esercizio finanziario 1994, e successivi sul  capitolo  1.2.7.1.322
"Spese   per  il  funzionamento  di  consigli,  comitati,  collegi  e
commissioni, compresi  i  gettoni  di  presenza,  le  indennita',  di
missione ed i rimborsi spese".
   4.  Le  spese di funzionamento per le strutture ed il personale di
cui al precedente  art.  7,  terzo  comma,  trovano  copertura  negli
stanziamenti   annualmente   autorizzati  nei  relativi  capitoli  di
bilancio di cui al settore 1.2. "Risorse operative".
   5.  In  relazione  a  quanto  previsto  dai  precedenti commi sono
apportate le  seguenti  variazioni  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 1994:
    all'ambito  3,  settore 1, obiettivo 2, sono istituiti i seguenti
capitoli:
     3.1.2.1.3670  "Spese  per  le  attivita'  promosse  dall'agenzia
regionale  per la riconversione dell'industria bellica" con dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;
     3.1.2.1.3754 "Contributi  a  soggetti  pubblici  e  privati  per
l'elaborazone   dei   progetti   di   intervento   di   riconversione
dell'industria bellica" con la dotazione finanziaria di competenza  e
di cassa di L. 1.800.000.000".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 11 marzo 1994
 
                           F. GHILARDOTTI
 
  (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 1994
e vistata dal commissario del governo con nota del 3 marzo 1994
prot. n. 22602/429)