Art. 2.
                         A t t u a z i o n e
 
   1. Le iniziative rientranti nelle  finalita'  di  cui  all'art.  1
possono essere attuate:
     a) direttamente dalla regione;
     b)  tramite  le  associazioni di volontariato, le organizzazioni
umanitarie e gli enti locali.