Art. 4. Erogazioni di contributi 1. Ulteriori interventi finanziari, oltre quelli previsti dall'art. 3, possono essere disposti dalla giunta regionale, tramite le organizzazioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 1, che presentino uno o piu' progetti dettagliati di intervento, con l'indicazione della durata e dei relativi costi previsti per l'anno finanziario di riferimento. 2. Il contributo erogabile dalla regione non puo' coprire piu' del 60% del costo di ogni progetto. 3. La giunta regionale assegna il contributo e dispone contestualmente l'erogazione di una anticipazione dello stesso nella misura del 70%. 4. La liquidazione del saldo del contributo assegnato e' subordinato alla presentazione, da effettuarsi entro sei mesi dall'ultimazione dell'intervento, di una relazione sull'attivita' svolta e di un rendiconto contabile documentato delle spese sostenute. 5. Qualora dalla documentazione di cui al quarto comma risultasse la non conformita' dell'intervento attuato rispetto alle finalita' della presente legge, la giunta regionale procedera' alla revoca dell'assegnazione, stabilendo le modalita' di restituzione dell'anticipazione. 6. Entro il 30 marzo di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta si sensi dei precedenti commi.