Art. 4.
                      Erogazioni di contributi
 
   1.   Ulteriori   interventi   finanziari,  oltre  quelli  previsti
dall'art. 3, possono essere disposti dalla giunta regionale,  tramite
le  organizzazioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 1, che
presentino  uno  o  piu'  progetti  dettagliati  di  intervento,  con
l'indicazione  della  durata e dei relativi costi previsti per l'anno
finanziario di riferimento.
   2. Il contributo erogabile dalla regione non puo' coprire piu' del
60% del costo di ogni progetto.
   3.  La  giunta  regionale  assegna   il   contributo   e   dispone
contestualmente  l'erogazione di una anticipazione dello stesso nella
misura del 70%.
   4.  La  liquidazione  del  saldo  del  contributo   assegnato   e'
subordinato   alla  presentazione,  da  effettuarsi  entro  sei  mesi
dall'ultimazione dell'intervento,  di  una  relazione  sull'attivita'
svolta   e   di  un  rendiconto  contabile  documentato  delle  spese
sostenute.
   5. Qualora dalla documentazione di cui al quarto comma  risultasse
la  non  conformita'  dell'intervento attuato rispetto alle finalita'
della presente legge, la  giunta  regionale  procedera'  alla  revoca
dell'assegnazione,    stabilendo   le   modalita'   di   restituzione
dell'anticipazione.
   6.  Entro il 30 marzo di ogni anno la giunta regionale presenta al
consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta si sensi  dei
precedenti commi.