Art. 7. Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 28 marzo 1994 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 marzo 1994 prot. n. 23202/502).