Art. 7.
                         Clausola d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ai sensi degli artt.
127 della Costituzione e 43 dello statuto della regione Lombardia  ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 28 marzo 1994
 
                             GHILARDOTTI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta dell'8 febbraio
1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 18 marzo 1994
prot. n. 23202/502).