Art. 10. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 e' cosi' modificato: "La Giunta regionale sentito l'esecutivo della Commissione dei Lucani all'estero, puo' disporre nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore degli emigrati singoli o associati che rientrino dopo almeno tre anni di permanenza all'estero e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall'effettivo rientro in Patria, contributi in conto interessi fino ad un massimo del 50% della somma investita e, comunque, il mutuo relativo non potra' superare L. 100.000.000: a) per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento l'ampliamento di immobili ad uso di abitazioni non di lusso; b) per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampiamento, l'adattamento, l'arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, anche se le opere non insistano nell'ambito dei comprensori turistici; c) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'adattamento di immobili rustici che costituiscono pertinenze di fondo agricolo; d) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adattamento di immobili destinati all'esercizio di attivita' artigiane o commerciali e acquisto delle relative attrezzature; e) per l'acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'attivita' agricola; f) per la costituzione di cooperative di distribuzione e di consumo di prodotti lucani, in Italia e all'estero.