Art. 10.
 
   Il  primo  comma  dell'art.  19  della legge regionale 21 febbraio
1990, n. 6 e' cosi' modificato:
   "La Giunta regionale sentito  l'esecutivo  della  Commissione  dei
Lucani  all'estero,  puo'  disporre  nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, a favore degli emigrati singoli o associati  che  rientrino
dopo   almeno  tre  anni  di  permanenza  all'estero  e  che  abbiano
presentato domanda  non  oltre  un  anno  dall'effettivo  rientro  in
Patria,  contributi  in  conto  interessi  fino ad un massimo del 50%
della somma investita e,  comunque,  il  mutuo  relativo  non  potra'
superare L. 100.000.000:
     a)    per    l'acquisto,    la   costruzione,   l'ammodernamento
l'ampliamento di immobili ad uso di abitazioni non di lusso;
     b)   per   l'acquisto,   la    costruzione,    l'ammodernamento,
l'ampiamento,   l'adattamento,   l'arredamento  di  immobili  ad  uso
ricettivo nel settore turistico, anche  se  le  opere  non  insistano
nell'ambito dei comprensori turistici;
     c)  per  l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento l'adattamento
di immobili rustici che costituiscono pertinenze di fondo agricolo;
     d)    per    l'acquisto,    la    costruzione,    l'ampliamento,
l'ammodernamento,  l'adattamento  di immobili destinati all'esercizio
di attivita'  artigiane  o  commerciali  e  acquisto  delle  relative
attrezzature;
     e)   per   l'acquisto   di   fondi   rustici   per   l'esercizio
dell'attivita' agricola;
     f) per la costituzione di  cooperative  di  distribuzione  e  di
consumo di prodotti lucani, in Italia e all'estero.