Art. 13.
 
   All'art.  25  della  legge  regionale  21  febbraio  1990  n. 6 e'
aggiunto il seguente comma:
   "Le  domande  non  accoglibili  per  carenza   di   disponibilita'
finanziarie   nei   capitoli  sopra  idicati  saranno  restituiti  ai
richiedenti".