Art. 2. L'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La Commissione regionale dei lucani all'estero e' composta da: a) Presidente eletto dal Consiglio Regionale; b) 4 membri eletti dal Consiglio Regionale; c) un rappresentante degli emigrati per ciascun Paese europeo ed extraeuropeo la cui federazione o associazione annoveri almeno 300 iscritti. Il rappresentante e' eletto dal Congresso nazionale dei delegati nominati nelle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all'Albo regionale. Ogni associazione elegge i delegati al congresso nazionale in rapporto al numero degli iscritti in modo che ciascun delegato rappresenti un numero di voti pari a 50 iscritti o frazione di 50; d) un rappresentante dell'Universita' della Basilicata; e) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro; f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale; g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni degli industriali maggiormente rappresentative in sede regionale; h) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni nazionali piu' rappresentative che operano continuativamente con prorie strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio Lavoro ed Emigrazione. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono scelti fra i cittadini residenti o nati in Basilicata".