Art. 2.
 
   L'art. 4  della  legge  regionale  21  febbraio  1990,  n.  6,  e'
sostituito dal seguente:
   "La Commissione regionale dei lucani all'estero e' composta da:
     a) Presidente eletto dal Consiglio Regionale;
     b) 4 membri eletti dal Consiglio Regionale;
     c) un rappresentante degli emigrati per ciascun Paese europeo ed
extraeuropeo  la  cui  federazione o associazione annoveri almeno 300
iscritti.
   Il rappresentante e' eletto dal Congresso nazionale  dei  delegati
nominati  nelle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all'Albo
regionale.
   Ogni associazione elegge i  delegati  al  congresso  nazionale  in
rapporto  al  numero  degli  iscritti  in  modo  che ciascun delegato
rappresenti un numero di voti pari a 50 iscritti o frazione di 50;
     d) un rappresentante dell'Universita' della Basilicata;
     e) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;
     f) tre rappresentanti designati dalle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative in sede regionale;
     g)  tre  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni  degli
industriali maggiormente rappresentative in sede regionale;
     h) un rappresentante di ciascuna  delle  Associazioni  nazionali
piu'   rappresentative   che  operano  continuativamente  con  prorie
strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore  degli
emigrati e delle loro famiglie.
   Le   funzioni   di   Segretario   sono  svolte  da  un  dipendente
dell'ufficio Lavoro ed Emigrazione.
   I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  con decreto del
Presidente della Giunta Regionale.
   I componenti di cui alle  lettere  a)  e  b)  sono  scelti  fra  i
cittadini residenti o nati in Basilicata".