Art. 3. L'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 e' cosi' modificato: "Le proposte di designazione dei componenti la Commissione di cui al punto c) dell'articolo precedente devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Commissione e', comunque insediata. I componenti della Commissione che non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con il primo dei non eletti nei rispettivi Congressi relativamente ai componenti di cui al punto c) e con nuovi designati dai rispettivi organismi rappresentati per gli altri componenti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Commissione. I componenti la Commissione restano in carica per la durata della legislazione regionale".