Art. 3.
 
   L'art.  5  della  legge  regionale 21 febbraio 1990, n. 6 e' cosi'
modificato:
   "Le proposte di designazione dei componenti la Commissione di  cui
al  punto  c) dell'articolo precedente devono pervenire al Presidente
della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.
   Trascorso tale termine la Commissione e', comunque insediata.
   I componenti della Commissione che non siano piu' in possesso  dei
requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con
il  primo  dei  non  eletti nei rispettivi Congressi relativamente ai
componenti di cui al punto c) e con nuovi  designati  dai  rispettivi
organismi rappresentati per gli altri componenti.
   I  nuovi  componenti restano in carica fino alla data prevista per
la scadenza della Commissione.
   I componenti la Commissione restano in carica per la durata  della
legislazione regionale".