Art. 8.
 
   Il  primo  comma, il secondo comma, il terzo comma il quinto comma
ed il sesto comma dell'art. 17  della  legge  regionale  21  dicembre
1990, n. 6 vengono soppressi.
   Al  quarto comma dopo la parola: "Permanenza" e prima della parola
"qualora"  e'  aggiunta  la  seguente  espressione:  "nel  paese   di
emigrazione".