Art. 8. Il primo comma, il secondo comma, il terzo comma il quinto comma ed il sesto comma dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 6 vengono soppressi. Al quarto comma dopo la parola: "Permanenza" e prima della parola "qualora" e' aggiunta la seguente espressione: "nel paese di emigrazione".