Art. 9. L'art. 18 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 e' cosi' sostituito: "Le domande intese ad ottenere i benefici di cu al precedente articolo devono pervenire alla Regione Basilicata entro 120 giorni dalla tumulazione della salma in un Comune Lucano. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: certificato di morte; fatture e documenti comprovanti le spese sostenute per il trasporto della salma, tradotti in italiano e vistati dal Consolato o dal Sindaco del Comune ove la salma e' stata tumulata".