Art. 9.
 
   L'art.  18  della  legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 e' cosi'
sostituito:
   "Le domande intese ad ottenere i  benefici  di  cu  al  precedente
articolo  devono  pervenire  alla Regione Basilicata entro 120 giorni
dalla tumulazione della salma in un Comune Lucano.
   La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    certificato di morte;
    fatture  e  documenti  comprovanti  le  spese  sostenute  per  il
trasporto della salma, tradotti in italiano e vistati dal Consolato o
dal Sindaco del Comune ove la salma e' stata tumulata".