Art. 12. Elezione del Presidente e della Giunta 1. Il Presidente e la Giunta della Comunita' Montana sono eletti dal Consiglio nel suo senso alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti e dei componenti di diritto, secondo le modalita' fissate dalla presente legge e dallo Statuto. 2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima convocazione del Consiglio o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. 3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunita' Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e di assessore, seguito di un dibattito sulle dichiarzioni rese dal candidato alla carica di Presidente. 4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al secondo comma. Qualora in nessuno di essa si raggiunge la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto con le modalita' previste per i Comuni e le Province dall'art. 39 della legge n. 142/90. Per la ricostituzione degli Organi i Comuni designeranno i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data della nomina del Commissario e questi provvedera' alla convocazione del Consiglio per la elezione della Giunta entro 30 giorni. 5. La convocazione del Consiglio per la elezione del Presidente e della Giunta della Comunita' Montana e' disposta dal presidente uscente. La prima convocazione e' disposta entro 10 giorni dalla designazione dei rappresentanti dei consigli comunali o dalla data in cui si e' verificata la vacanza. 6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consiglio piu' anziano di eta'. 7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invito all'organo di controllo ove non intervenga l'annullamento per il vizio di legittimita'. 8. Le dimissioni del Presidente o di oltre la meta' degli assessori comporta la decadenza della Giunta.