Art. 12.
               Elezione del Presidente e della Giunta
 
   1. Il Presidente e la Giunta della Comunita' Montana  sono  eletti
dal  Consiglio  nel  suo  senso  alla  prima  adunanza subito dopo la
convalida degli eletti  e  dei  componenti  di  diritto,  secondo  le
modalita' fissate dalla presente legge e dallo Statuto.
   2.  L'elezione  deve  avvenire,  comunque,  entro  60 giorni dalla
scadenza del termine fissato per la prima convocazione del  Consiglio
o  dalla  data  in  cui  si  e'  verificata  la vacanza o, in caso di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
   3. L'elezione avviene sulla base di  un  documento  programmatico,
sottoscritto  da  almeno  un  terzo  dei  consiglieri  assegnati alla
Comunita' Montana, contenente la lista dei candidati alla  carica  di
Presidente e di assessore, seguito di un dibattito sulle dichiarzioni
rese dal candidato alla carica di Presidente.
   4.  L'elezione  avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre  successive
votazioni,  da  tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al
secondo comma. Qualora in nessuno di essa si raggiunge la maggioranza
predetta, il Consiglio viene sciolto con le modalita' previste per  i
Comuni e le Province dall'art. 39 della legge n. 142/90.
   Per  la ricostituzione degli Organi i Comuni designeranno i propri
rappresentanti  entro  60  giorni  dalla  data   della   nomina   del
Commissario  e questi provvedera' alla convocazione del Consiglio per
la elezione della Giunta entro 30 giorni.
   5. La convocazione del Consiglio per la elezione del Presidente  e
della  Giunta  della  Comunita'  Montana  e'  disposta dal presidente
uscente. La prima convocazione e'  disposta  entro  10  giorni  dalla
designazione dei rappresentanti dei consigli comunali o dalla data in
cui si e' verificata la vacanza.
   6.  Le  adunanze  di  cui  ai commi precedenti sono presiedute dal
consiglio piu' anziano di eta'.
   7. Le deliberazioni  di  nomina  del  Presidente  e  della  Giunta
diventano  esecutive  entro  tre  giorni  dall'invito  all'organo  di
controllo  ove  non  intervenga  l'annullamento  per  il   vizio   di
legittimita'.
   8.  Le  dimissioni  del  Presidente  o  di  oltre  la  meta' degli
assessori comporta la decadenza della Giunta.