Art. 13. Permessi ed indennita' 1. Ai componenti degli organi delle Comunita' Montane si applica la disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 in ordine alle aspettative ed ai permessi degli amministratori locali. 2. Le indennita' di carica e le indennita' di presenza sono disciplinate dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e dagli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.