Art. 13.
                       Permessi ed indennita'
 
   1. Ai componenti degli organi delle Comunita' Montane  si  applica
la disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 in ordine
alle aspettative ed ai permessi degli amministratori locali.
   2.  Le  indennita'  di  carica  e  le  indennita' di presenza sono
disciplinate dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981,  n.  93  e  dagli
articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.