Art. 21. Approvazione dei piani delle Comunita' Montane 1. Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, ed il piano pluriennale di opere ed interventi sono approvati dalla Provincia. Le deliberazioni della Provincia di approvazione dei piani non sono soggetti a controllo. 2. I piani di sviluppo socio-economico sono pubblicati all'Albo Petrorio dei Comuni facenti parte della Comunita' Montana e della Provincia. 3. Il Consiglio provinciale entro il termine di 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte delle Comunita' Montane provvede: a) all'approvazione; b) alla motivata richiesta di adeguamento del piano o degli utili aggiornamenti ai propri documenti di programmazione in caso di palese difformita'.