Art. 21.
           Approvazione dei piani delle Comunita' Montane
 
   1. Il piano quinquennale di sviluppo  socio-economico  ed  i  suoi
aggiornamenti,  ed  il  piano pluriennale di opere ed interventi sono
approvati dalla Provincia.
   Le deliberazioni della Provincia di  approvazione  dei  piani  non
sono soggetti a controllo.
   2.  I  piani  di sviluppo socio-economico sono pubblicati all'Albo
Petrorio dei Comuni facenti parte della  Comunita'  Montana  e  della
Provincia.
   3.  Il  Consiglio  provinciale  entro  il termine di 45 giorni dal
ricevimento degli atti da parte delle Comunita' Montane provvede:
     a) all'approvazione;
     b) alla motivata richiesta di  adeguamento  del  piano  o  degli
utili  aggiornamenti ai propri documenti di programmazione in caso di
palese difformita'.