Art. 3. Territori montani e delimitazione delle zone omogenee 1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali, a sensi della legislazione vigente. 2. Non possono, comunque far parte delle Comunita' Montane, i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. 3. L'esclusione dei Comuni dalle Comunita' montane non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunita' Europea o dalle leggi statali e regionali.