Art. 3.
        Territori montani e delimitazione delle zone omogenee
 
   1. I territori montani  della  Regione  sono  quelli  classificati
tali, a sensi della legislazione vigente.
   2.  Non  possono,  comunque  far  parte delle Comunita' Montane, i
comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
   3. L'esclusione dei Comuni dalle Comunita'  montane  non  priva  i
rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali
per  la  montagna  stabiliti  dalla  Comunita'  Europea o dalle leggi
statali e regionali.