Art. 31. Revisione economico - finanziaria 1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, con voto limitato, un Collegio di Revisori composto da tre membri e ne determina il compenso nella misura massima prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 ottobre 1991 e nei modi previsti dal successivo art. 9 del Decreto stesso. Al Presidente del Consiglio dei Revisori il compenso viene aumentato del dieci per cento. 2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti il quale funge da Presidene; b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri. 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente. 5. Il Collegio dei Revisori, in conformita' allo Statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 7. I Revisori dei Conti rispondono della verita' delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio. 8. Lo Statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione. 9. La Regione esercita sulle Comunita' montane il controllo di gestione sulla verifica della spesa relativa alle materie delegate, con norme stabilite nella apposita legge sulle deleghe.