Art. 31.
                  Revisione economico - finanziaria
 
   1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, con voto limitato,
un  Collegio  di  Revisori  composto  da tre membri e ne determina il
compenso nella  misura  massima  prevista  dall'art.  3  del  Decreto
Ministeriale 4 ottobre 1991 e nei modi previsti dal successivo art. 9
del  Decreto  stesso.  Al  Presidente  del  Consiglio dei Revisori il
compenso viene aumentato del dieci per cento.
   2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono  essere
scelti:
     a)  uno  tra  gli  iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei
Conti il quale funge da Presidene;
     b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
     c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
   3. I componenti del Collegio dei  Revisori  dei  Conti  durano  in
carica  tre  anni,  non  sono  revocabili, salvo inadempienza, e sono
rieleggibili per una sola volta.
   4.  I  Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti
dell'Ente.
   5. Il Collegio dei Revisori, in  conformita'  allo  Statuto  e  al
regolamento,  collabora  con  il  Consiglio  nella  sua  funzione  di
controllo e di indirizzo, esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'
contabile  e  finanziaria  della  gestione  dell'Ente  e  attesta  la
corrispondenza  del  rendiconto  alle   risultanze   della   gestione
redigendo   apposita   relazione,   che  accompagna  la  proposta  di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
   6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi  e  proposte
tendenti  a  conseguire  una  migliore  efficienza,  produttivita' ed
economicita' della gestione.
   7. I Revisori  dei  Conti  rispondono  della  verita'  delle  loro
attestazioni  ed  adempiono  ai  loro  doveri  con  la  diligenza del
mandatario.  Ove  riscontrino  gravi  irregolarita'  nella   gestione
dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
   8.  Lo Statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno
della gestione.
   9. La Regione esercita sulle Comunita'  montane  il  controllo  di
gestione  sulla  verifica della spesa relativa alle materie delegate,
con norme stabilite nella apposita legge sulle deleghe.