Art. 33. Prima applicazione della legge 1. Nella prima applicazione della presente legge, per l'insediamento dei nuovi Consigli delle Comunita', sono valide le designazioni gia' effettuate dai singoli Comuni, (Salvo diversa determinazione ai sensi del precedene 3 comma dell'art. 9). 2. Per i Comuni che non hanno provveduto alle designazioni dei propri rappresentanti, le deliberazioni di nomina, adottate nei modi e nei termini di cui alla presente legge o, in mancanza, gli atti dei Sindaci o in mancanza, gli atti Commissariali, con il visto di esecutivita', devono essere immediatamente trasmessi al Presidente della Giunta. 3. Il Presidente della Giunta regionale, convoca i Consigli delle Comunita' Montane entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni da parte dei comuni. 4. I Consigli, come primo atto, eleggeranno il Presidente della Giunta, la Giunta Comunitaria ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle more di approvazione dei rispettivi statuti con la normativa della legge 142/90.