Art. 33.
                   Prima applicazione della legge
 
   1.   Nella   prima   applicazione   della   presente   legge,  per
l'insediamento dei nuovi Consigli delle  Comunita',  sono  valide  le
designazioni  gia'  effettuate  dai  singoli  Comuni,  (Salvo diversa
determinazione ai sensi del precedene 3› comma dell'art. 9).
   2. Per i Comuni che non hanno  provveduto  alle  designazioni  dei
propri  rappresentanti, le deliberazioni di nomina, adottate nei modi
e nei termini di cui alla presente legge o, in mancanza, gli atti dei
Sindaci o in mancanza,  gli  atti  Commissariali,  con  il  visto  di
esecutivita',  devono  essere  immediatamente trasmessi al Presidente
della Giunta.
   3.  Il Presidente della Giunta regionale, convoca i Consigli delle
Comunita' Montane entro 10 giorni dalla  data  di  ricevimento  delle
designazioni da parte dei comuni.
   4.  I  Consigli,  come primo atto, eleggeranno il Presidente della
Giunta, la Giunta Comunitaria ed il Collegio dei Revisori dei  Conti,
nelle  more  di  approvazione dei rispettivi statuti con la normativa
della legge 142/90.