Art. 39. Abrogazione 1. Sono abrogate, le leggi regionali n. 9 del 24 marzo 1982 e n. 31 del 12 agosto 1988. Sono abrogate, altresi' tutte le leggi regionali di approvazione o di modifiche degli Statuti delle Comunita' Montane istituite con leggi regionali n. 9 del 24 marzo 1982 n. 31 del 12 settembre 1988. E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.