Art. 39.
                             Abrogazione
 
   1.  Sono  abrogate, le leggi regionali n. 9 del 24 marzo 1982 e n.
31 del 12 agosto 1988.
   Sono abrogate, altresi' tutte le leggi regionali di approvazione o
di modifiche degli Statuti  delle  Comunita'  Montane  istituite  con
leggi  regionali  n. 9 del 24 marzo 1982 n. 31 del 12 settembre 1988.
E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.