Art. 5.
          Variazione ed estinzione delle Comunita' Montane
 
   1.  Alla  variazione ed alla estinzione delle Comunita' Montane si
provvede con legge regionale, sentiti i Comuni interessati, quanto se
ne verifichino le condizioni o vengano meno gli scopi istitutivi.
   2. I rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o
estinzione delle Comunita' Montane  sono  regolati  con  Decreto  del
Presidente  della Giunta regionale che puo' prevedere anche la nomina
di un commissario ad hoc.
   3. Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 132 della
Costituzione, della legge 8 giugno  1990,  n.  142  e  dello  Statuto
regionale,  istituiscono  nuovi Comuni o modificano la circoscrizione
di Comuni esistenti, nel caso in cui  riguardino  territori  montani,
provvedono  alle variazioni delle Comunita' Montane, sentiti i Comuni
interessati e nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge.
   4. Le Comunita' Montane possono essere trasformate  in  Unione  di
Comuni,  ai  sensi dell'art. 26 legge 8 giugno 1990, n. 142, anche in
deroga ai limiti di popolazione.