Art. 5. Variazione ed estinzione delle Comunita' Montane 1. Alla variazione ed alla estinzione delle Comunita' Montane si provvede con legge regionale, sentiti i Comuni interessati, quanto se ne verifichino le condizioni o vengano meno gli scopi istitutivi. 2. I rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o estinzione delle Comunita' Montane sono regolati con Decreto del Presidente della Giunta regionale che puo' prevedere anche la nomina di un commissario ad hoc. 3. Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 132 della Costituzione, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto regionale, istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione di Comuni esistenti, nel caso in cui riguardino territori montani, provvedono alle variazioni delle Comunita' Montane, sentiti i Comuni interessati e nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge. 4. Le Comunita' Montane possono essere trasformate in Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 26 legge 8 giugno 1990, n. 142, anche in deroga ai limiti di popolazione.