Art. 6. Approvazione dello Statuto 1. Le Comunita' Montane, entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunitario adottano lo Statuto, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nella legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Decorso inutilmente il predetto termine l'Organo regionale di controllo competente assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri un termine ulteriore di 60 giorni per la sua approvazione. Decorso inutilmente anche questo termine, l'Organo di controllo ne da' comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, secondo le norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. 3. Lo Statuto, le eventuali integrazioni o modificazioni conseguenti a mere applicazioni di leggi dello Stato o della Regione sono deliberati dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto, le eventuali integrazioni o modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 4. Gli Statuti delle Comunita' Montane e le loro variazioni sono approvati con legge regionale entro 60 giorni dalla data del ricevimento.