Art. 6.
                     Approvazione dello Statuto
 
   1. Le Comunita' Montane, entro 120  giorni  dall'insediamento  del
Consiglio  comunitario  adottano lo Statuto, nel rispetto delle norme
contenute nella presente legge e nella legge 8 giugno 1990, n. 142.
   2. Decorso inutilmente il predetto termine l'Organo  regionale  di
controllo  competente assegna al Consiglio, con lettera notificata ai
singoli consiglieri un termine ulteriore di  60  giorni  per  la  sua
approvazione.  Decorso  inutilmente anche questo termine, l'Organo di
controllo ne da' comunicazione al Prefetto che  inizia  la  procedura
per  lo  scioglimento  del Consiglio, secondo le norme previste dalla
legge 8 giugno  1990,  n.  142,  per  lo  scioglimento  dei  consigli
comunali e provinciali.
   3.   Lo   Statuto,   le  eventuali  integrazioni  o  modificazioni
conseguenti a mere applicazioni di leggi dello Stato o della  Regione
sono  deliberati dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei
due terzi dei Consiglieri assegnati.  Qualora  tale  maggioranza  non
venga  raggiunta,  la  votazione  e' ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo Statuto, le eventuali integrazioni o
modificazioni sono approvati se  ottengono  per  due  volte  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
   4.  Gli  Statuti delle Comunita' Montane e le loro variazioni sono
approvati  con  legge  regionale  entro  60  giorni  dalla  data  del
ricevimento.