Art. 9.
                        I l C o n s i g l i o
 
   1.   Il  Consiglio  della  Comunita'  Montana  e'  costituito  dai
consiglieri Comunali eletti in numero di  tre  per  ogni  comune  dai
rispettivi Consigli.
   2.  Al  fine  di  assicurare la rappresentanza della minoranza, ed
evitare interferenze nelle designazioni, uno  dei  rappresentanti  di
ciascun  Comune  nel Consiglio della Comunita' deve essere eletto dai
consiglieri Comunali della minoranza con votazione separata.
   3. I singoli membri dell'assemblea  sono  revocati  da  parte  dei
rispettivi  Consigli  comunali  nei  casi di oggettiva variazione dei
presupposti di rappresentanza politica o della variazione  dei  ruoli
tra  maggioranza  e minoranza nel consiglio comunale. La sostituzione
dei rappresentanti a seguito della revoca e' disposta nell'osservanza
dei principi della presente  legge  e  dell'effettiva  rappresentanza
della minoranza.