Art. 9. I l C o n s i g l i o 1. Il Consiglio della Comunita' Montana e' costituito dai consiglieri Comunali eletti in numero di tre per ogni comune dai rispettivi Consigli. 2. Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, ed evitare interferenze nelle designazioni, uno dei rappresentanti di ciascun Comune nel Consiglio della Comunita' deve essere eletto dai consiglieri Comunali della minoranza con votazione separata. 3. I singoli membri dell'assemblea sono revocati da parte dei rispettivi Consigli comunali nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica o della variazione dei ruoli tra maggioranza e minoranza nel consiglio comunale. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca e' disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.