Art. 3.
                        Attivita' ammissibili
 
   Le  attivita' che i soggetti, di cui al precedente art. 2, possono
svolgere  nell'interesse  delle  imprese   associate   e   che   sono
ammissibili, nei modi e nei termini previsti al seguente art. 4, alle
provvidenze della presente legge, possono riguardare:
     a.  l'organizzazione  e  la  partecipazione  alle manifestazioni
fieristiche all'estero ed internazionali; lo  svolgimento  di  azioni
pubblicitarie;  l'approntamento  di cataloghi e la predisposizione di
qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
     b. la raccolta e la diffusione  delle  informazioni  riguardanti
l'armonizzazione  delle normative locale e nazionali con le direttive
CEE in materia di prodotti da esportare;
     c. la  creazione  di  marchi  di  qualita'  e  di  origine,  con
validita'   europea,   per   adeguare   i   prodotti   alle  esigenze
dell'esportazione.