Art. 3. Attivita' ammissibili Le attivita' che i soggetti, di cui al precedente art. 2, possono svolgere nell'interesse delle imprese associate e che sono ammissibili, nei modi e nei termini previsti al seguente art. 4, alle provvidenze della presente legge, possono riguardare: a. l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni fieristiche all'estero ed internazionali; lo svolgimento di azioni pubblicitarie; l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; b. la raccolta e la diffusione delle informazioni riguardanti l'armonizzazione delle normative locale e nazionali con le direttive CEE in materia di prodotti da esportare; c. la creazione di marchi di qualita' e di origine, con validita' europea, per adeguare i prodotti alle esigenze dell'esportazione.