Art. 10. 1. L'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, e' cosi' sostituito: "Art. 2. 1. I contributi destinati alle strutture ricettive di cui al numero 2, della lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, possono essere concessi a favore delle foresterie qualora queste ultime costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, artistico, culturale o scientifico.".