Art. 10.
 
   1.  L'articolo  2  della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 2.
 
   1. I contributi destinati  alle  strutture  ricettive  di  cui  al
numero  2,  della  lettera  a)  del comma 1, dell'articolo 1, possono
essere concessi a  favore  delle  foresterie  qualora  queste  ultime
costituiscano  pertinenza  di altra struttura di carattere turistico,
artistico, culturale o scientifico.".