Art. 14. 1. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, e' cosi' sostituito: "Art. 3. 1. Sono imprenditori turistici ai sensi della presente legge i proprietari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, di case o di appartamenti per vacanze, nonche' i titolari di agenzie di viaggio ed i gestori dei rifugi alpini ed escursionistici. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 possono far parte del consorzio o della cooperativa i proprietari o gestori di esercizi di ristorazione, i concessionari di impianti di risalita, i titolari o concessionari di porti ed approdi turistici, nonche' gli enti pubblici.".