Art. 14.
 
   1. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63,  e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 3.
 
   1.  Sono  imprenditori  turistici  ai sensi della presente legge i
proprietari o gestori delle strutture  ricettive  alberghiere,  delle
strutture  ricettive  all'aria  aperta, di case o di appartamenti per
vacanze, nonche' i titolari di agenzie di viaggio ed  i  gestori  dei
rifugi alpini ed escursionistici.
   2.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 2 possono far parte
del consorzio o della cooperativa i proprietari o gestori di esercizi
di ristorazione, i concessionari di impianti di risalita, i  titolari
o  concessionari  di  porti  ed  approdi  turistici, nonche' gli enti
pubblici.".