Art. 15.
 
   1. Dopo il comma  1  dell'articolo  4  della  legge  regionale  30
dicembre 1986, n. 63, e' aggiunto il seguente comma:
   "2.  Le  domande  di contributo possono riguardare iniziative gia'
avviate, purche'  l'attivita'  di  commercializzazione  sia  relativa
all'esercizio finanziario in corso.".