Art. 15. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, e' aggiunto il seguente comma: "2. Le domande di contributo possono riguardare iniziative gia' avviate, purche' l'attivita' di commercializzazione sia relativa all'esercizio finanziario in corso.".