Art. 16.
 
   1.  Il  comma  2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre
1986, n. 63, e' cosi' sostituito:
   "2.   La   relativa   erogazione   viene   disposta   per  il  50%
contestualmente all'atto di concessione,  elevabile  all'80%  qualora
sia   stato   presentato   il   rendiconto  dell'attivita'  dell'anno
precedente, e per il rimanente importo su rendiconto comprendente una
relazione consuntiva sull'attivita' svolta e  i  risultati  ottenuti,
nonche' la documentazione della spesa sostenuta.".