Art. 16. 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, e' cosi' sostituito: "2. La relativa erogazione viene disposta per il 50% contestualmente all'atto di concessione, elevabile all'80% qualora sia stato presentato il rendiconto dell'attivita' dell'anno precedente, e per il rimanente importo su rendiconto comprendente una relazione consuntiva sull'attivita' svolta e i risultati ottenuti, nonche' la documentazione della spesa sostenuta.".