Art. 17. 1. Il termine di scadenza, previsto dall'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all'aria aperta, degli esercizi di affittacamere di cui all'articolo 59 della citata legge n. 39 del 1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1994.