Art. 17.
 
   1.  Il  termine di scadenza, previsto dall'articolo 60 della legge
regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione  delle
strutture  ricettive  alberghiere,  di  quelle all'aria aperta, degli
esercizi di affittacamere di cui all'articolo 59 della  citata  legge
n. 39 del 1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo
l'entrata in vigore della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre
1994.