Art. 3.
 
   1. Il primo ed  il  secondo  comma  dell'articolo  7  della  legge
regionale 25 agosto 1965, n. 16, sono cosi' sotituiti:
   "La  misura dei contributi per le iniziative indicate all'articolo
2 non puo' superare le seguenti percentuali della spesa  riconosciuta
ammissibile:
     a)  25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'articolo 2;
     b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera  b)  del
comma  1  dell'articolo  2,  qualora  trattisi  di  alberghi  per  la
gioventu', case per ferie e centri per soggiorni sociali;
     c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera  b)  del
comma  1  dell'articolo 2, qualora trattisi di campeggi e di villaggi
turistici;
     d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d) ,  e)
ed  f) del comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di quelle indicate
alla lettera e) del presente articolo;
     e) 30% per la costruzione,  l'ampliamento,  l'ammodernamento  ed
anche  l'arredamento  di immobili da utilizzare - in via principale -
per convegni, per manifestazioni anche di carattere  sportivo  e  per
altre consimili finalita';
     f)  98%  per le opere e le iniziative di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 2;
     g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d) ,  e)
ed f) del comma 1 dell'articolo 2, se attuate da enti pubblici.
   Per  la  determinazione dell'intervento finanziario a favore delle
foreste   trovano   applicazione   -   sempreche'   dette   strutture
costituiscano  pertinenza  di altra struttura di carattere turistico,
sovvenzionabile con la presente legge - le percentuali ed  i  criteri
corrispondenti  a  quelli stabiliti per la struttura turistica in cui
trovasi o si trovera' la foresteria.".