Art. 3. 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sono cosi' sotituiti: "La misura dei contributi per le iniziative indicate all'articolo 2 non puo' superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile: a) 25% per le opere e le iniziative di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 2; b) 85% per le opere e le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, qualora trattisi di alberghi per la gioventu', case per ferie e centri per soggiorni sociali; c) 25% per le opere e le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, qualora trattisi di campeggi e di villaggi turistici; d) 50% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d) , e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di quelle indicate alla lettera e) del presente articolo; e) 30% per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed anche l'arredamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalita'; f) 98% per le opere e le iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2; g) 98% per le opere e le iniziative di cui alle lettere d) , e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2, se attuate da enti pubblici. Per la determinazione dell'intervento finanziario a favore delle foreste trovano applicazione - sempreche' dette strutture costituiscano pertinenza di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con la presente legge - le percentuali ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si trovera' la foresteria.".