Art. 4. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi Controlli sui provvedimenti di nomina 1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi al termine di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. 2. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. 3. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformita' di legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3. 4. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformita' a legge dei provvedimenti di cui al comma 1, obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformita', adeguandosi ad esse.