Art. 4.
        Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi
                Controlli sui provvedimenti di nomina
 
   1.  Ai  fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la
Presidenza  della   Giunta   regionale   provvede   alla   tenuta   e
all'aggiornamento  di  tutti  i dati relativi al termine di scadenza,
proroga e decadenza degli organi amministrativi.
   2. I provvedimenti di ricostituzione di  organi  scaduti  adottati
nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
   3.  Nella  pendenza  dei controlli e fino alla comunicazione della
conformita'  di  legge,  agli  organi  costituiti  si  applicano   le
disposizioni di cui al precedente art. 3.
   4.  Le  dichiarazioni,  in sede di controllo, di non conformita' a
legge dei provvedimenti di cui al comma 1, obbligano il  Consiglio  o
la  Giunta,  ovvero il Presidente del Consiglio o il Presidente della
Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione  delle
dichiarazioni di non conformita', adeguandosi ad esse.