Art. 8. 1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l'esercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 4 marzo 1993 COPERTINO