Art. 8.
 
   1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione,
assumono  solo  gli  atti  necessari  per  l'esercizio delle funzioni
indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto  ed  entrera'  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 4 marzo 1993
 
                              COPERTINO