Art. 2.
 
   1. Agli adempimenti di cui al 1› comma dell'art. 53 della legge 19
dicembre  1983,  n.  24  provvedono  gli  assessori in relazione alle
competenze loro attribuite ai sensi dell'art.  40,  1›  comma,  della
legge  22  maggio  1971,  n.  35,  che  si  avvalgono delle strutture
previste dal 2› e 3› comma dell'art. 53 medesimo.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 23 marzo 1993
 
                              COPERTINO