Art. 2. 1. Agli adempimenti di cui al 1 comma dell'art. 53 della legge 19 dicembre 1983, n. 24 provvedono gli assessori in relazione alle competenze loro attribuite ai sensi dell'art. 40, 1 comma, della legge 22 maggio 1971, n. 35, che si avvalgono delle strutture previste dal 2 e 3 comma dell'art. 53 medesimo. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 23 marzo 1993 COPERTINO