Art. 2.
 
   1.   Il  nuovo  Comune  di  Statte  e'  istituito  sul  territorio
delimitato  come   riportato   nell'allegata   cartografia   comunale
(allegato  A)  e  comprendente i fogli di mappa riportati nell'elenco
allegato (Allegato B).  L'allegato  A  e  l'allegato  B  fanno  parte
integrante della presente legge.
   2.  Il  presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, provvede a  regolamentare,  ove
occorra, i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i comuni
interessati, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 9 aprile 1993
 
                              COPERTINO
 
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  (Omissis).