Art. 2. 1. Il nuovo Comune di Statte e' istituito sul territorio delimitato come riportato nell'allegata cartografia comunale (allegato A) e comprendente i fogli di mappa riportati nell'elenco allegato (Allegato B). L'allegato A e l'allegato B fanno parte integrante della presente legge. 2. Il presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a regolamentare, ove occorra, i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i comuni interessati, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 9 aprile 1993 COPERTINO ____________ (Omissis).