Art. 2.
 
   1.  All'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1993, n.
1, dopo le parole "non obbligatorie" sono  aggiunte  le  parole  "non
inderogabili".
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
statuto  ed  entrera'  in  vigore  il   giorno   stesso   della   sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 27 aprile 1993
 
                              COPERTINO