Art. 2. 1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole "non obbligatorie" sono aggiunte le parole "non inderogabili". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 27 aprile 1993 COPERTINO