(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 dell'11 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazione e aumento del valore convenzionale 1. All'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, e' aggiunto il seguente comma: "8. Per gli impianti di cui venga denunciato e accertato nel periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre il funzionamento per un numero pari o superiore a novanta giorni la relativa quota di contributo viene raddoppiata". 2. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, e' aumentato da lire centottomila a lire centoundicimila.