(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
                       21 dell'11 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Modificazione e aumento del valore convenzionale
 
   1. All'art. 2 della legge  regionale  28  dicembre  1984,  n.  83,
concernente  la  concessione  di  contributi per la manutenzione e la
gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata e  integrata
dalla  legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, e' aggiunto il seguente
comma:
   "8. Per gli impianti di  cui  venga  denunciato  e  accertato  nel
periodo  estivo dal 1› giugno al 30 settembre il funzionamento per un
numero pari o  superiore  a  novanta  giorni  la  relativa  quota  di
contributo viene raddoppiata".
   2.  Con  decorrenza  dalla stagione invernale 1992/1993, il valore
convenzionale di cui all'art. 3, comma 4, della  legge  regionale  28
dicembre  1984,  n.  83,  come  modificata  e  integrata  dalla legge
regionale 17 giugno 1992, n. 27, e' aumentato da lire centottomila  a
lire centoundicimila.