Art. 15. La documentazione conoscitiva dell'investimento deve essere compilata secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dalla direzione regionale dell'agricoltura al fine di: valutare la conformita' delle azioni proposte alla politica agricola comune; valutare il contributo dell'azione proposta al miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione del settore di produzione in questione; valutare la coerenza delle misure ai piani settoriali e ai criteri di selezione approvati dalla CEE; valutare l'impatto socio-economico delle azioni nelle zone interessate; valutare le conseguenze sull'ambiente; verificare che le modalita' di esecuzione e di finanziamento siano idonee a garantire un'efficace realizzazione dell'iniziativa proposta.