Art. 15.
 
   La   documentazione   conoscitiva  dell'investimento  deve  essere
compilata secondo la modulistica e le  istruzioni  predisposte  dalla
direzione regionale dell'agricoltura al fine di:
    valutare  la  conformita'  delle  azioni  proposte  alla politica
agricola comune;
    valutare il  contributo  dell'azione  proposta  al  miglioramento
delle  strutture  di  commercializzazione  e  di  trasformazione  del
settore di produzione in questione;
    valutare la coerenza  delle  misure  ai  piani  settoriali  e  ai
criteri di selezione approvati dalla CEE;
    valutare   l'impatto  socio-economico  delle  azioni  nelle  zone
interessate;
    valutare le conseguenze sull'ambiente;
    verificare  che  le  modalita'  di  esecuzione e di finanziamento
siano idonee a garantire  un'efficace  realizzazione  dell'iniziativa
proposta.