Art. 19.
 
   Ai fini dell'istruttoria  preliminare  le  istanze  devono  essere
corredate dalla seguente documentazione:
    relazione  illustrativa  nella quale si evidenzino le finalita' e
gli  obiettivi  da  raggiungere  con  gli  investimenti  previsti  in
relazione   al   territorio   interessato,   la   descrizione   delle
realizzazioni gia' esistenti, nonche' un'analisi della incidenza  sul
tessuto  sociale  ed  economico  del  comprensorio ed una indicazione
sulla fattibilita' dell'opera in funzione dei  vincoli  eventualmente
esistenti;
    progetto  di  massima, composto degli elaborati grafici necessari
ad individuare e localizzare l'investimento;
    preventivo sommario di spesa basato su  elementi  che  consentano
idonea valutazione;
    incarico  al  legale  rappresentante  di  inoltrare  la richiesta
all'amministrazione regionale, comprese eventuali deleghe dei privati
interessati;
    deliberazione di classificazione ai sensi della  legge  regionale
21  dicembre  1981,  n.  9,  nei casi di interventi relativi a strade
vicinali.
   Per  le  cooperative,  loro  consorzi  e  societa'  dovra'  essere
prodotta    la    documentazione   amministrativa   necessaria   alla
individuazione  delle  stesse  ed  in   particolare   statuto,   atto
costitutivo, cariche sociali, elenco soci, certificato di vigenza.