Art. 19. Ai fini dell'istruttoria preliminare le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione: relazione illustrativa nella quale si evidenzino le finalita' e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni gia' esistenti, nonche' un'analisi della incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione sulla fattibilita' dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti; progetto di massima, composto degli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento; preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione; incarico al legale rappresentante di inoltrare la richiesta all'amministrazione regionale, comprese eventuali deleghe dei privati interessati; deliberazione di classificazione ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 9, nei casi di interventi relativi a strade vicinali. Per le cooperative, loro consorzi e societa' dovra' essere prodotta la documentazione amministrativa necessaria alla individuazione delle stesse ed in particolare statuto, atto costitutivo, cariche sociali, elenco soci, certificato di vigenza.