Art. 20. Dopo l'adozione delle delibere della giunta regionale, gli interessati, dovranno fornire la sottoindicata documentazione, entro i termini di volta in volta stabiliti: approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente; atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato composti da idonei elaborati grafici, vistati per conformita' alla concessione o autorizzazione edilizia e da relazione tecnica; preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa relativa ad eventuali acquisti e posa in opera di macchinari, attrezzature, impianti, il cui costo dovra' essere desunto da offerte, formulate da ditte specializzate, adeguatamente illustrate da relazione esplicativa e giustificativa delle scelte operate; concessione edilizia o autorizzazione comunale; eventuali altre autorizzazioni; dimostrazione della disponibilita' delle superfici e/o degli immobili interessati all'investimento e nel caso di opere comuni a piu' fondi, la dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate.