Art. 20.
 
   Dopo   l'adozione  delle  delibere  della  giunta  regionale,  gli
interessati, dovranno fornire la sottoindicata documentazione,  entro
i termini di volta in volta stabiliti:
    approvazione   del   progetto   esecutivo  da  parte  dell'organo
competente;
    atti progettuali  esecutivi  a  firma  di  un  tecnico  abilitato
composti  da  idonei  elaborati grafici, vistati per conformita' alla
concessione o autorizzazione edilizia e da relazione tecnica;
    preventivo  di  spesa  composto  da  computo  metrico  estimativo
analitico, sottoscritto da un tecnico abilitato, relativo alle opere,
corredato  da  previsione  di  spesa relativa ad eventuali acquisti e
posa in opera di macchinari, attrezzature,  impianti,  il  cui  costo
dovra'  essere  desunto da offerte, formulate da ditte specializzate,
adeguatamente illustrate da relazione  esplicativa  e  giustificativa
delle scelte operate;
    concessione  edilizia  o autorizzazione comunale; eventuali altre
autorizzazioni;
    dimostrazione della  disponibilita'  delle  superfici  e/o  degli
immobili  interessati  all'investimento  e nel caso di opere comuni a
piu'  fondi,  la  dimostrazione  di  assenso  dei  proprietari  delle
superfici interessate.