Art. 26. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, non appena acquisita la domanda, invieranno ai richiedenti tre copie del modello sul quale ogni istituto od ente presso il quale sono state denunciate le esposizioni debitorie attestera', oltre alla sussistenza e all'entita' delle passivita' onerose, anche la specie dei finanziamenti in essere alla data di riferimento e alla data di presentazione della domanda, nonche' la sussistenza delle altre condizioni richieste con particolare riguardo alla continuita' temporale della passivita' che non dovra' risultare in nessun caso e in nessun momento considerato (dalla data di riferimento a quella di presentazione della domanda) inferiore a quella oggetto dell'attestazione.