Art. 26.
 
   Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, non appena acquisita
la domanda, invieranno ai richiedenti tre copie del modello sul quale
ogni  istituto  od  ente  presso  il  quale  sono state denunciate le
esposizioni  debitorie   attestera',   oltre   alla   sussistenza   e
all'entita'   delle   passivita'   onerose,   anche   la  specie  dei
finanziamenti in essere alla data  di  riferimento  e  alla  data  di
presentazione  della  domanda,  nonche'  la  sussistenza  delle altre
condizioni  richieste  con  particolare  riguardo  alla   continuita'
temporale  della passivita' che non dovra' risultare in nessun caso e
in nessun momento considerato (dalla data di riferimento a quella  di
presentazione    della    domanda)   inferiore   a   quella   oggetto
dell'attestazione.