Art. 57. Le domande, in originale e copia, da presentare alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono essere prodotte sia dagli allevatori singoli o associati, sia cumulativamente dalle Associazioni provinciali degli allevatori. Gli acquisti oggetto delle predette domande devono essere documentati entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza. Trascorso detto periodo le domande si considerano rinunciate.