Art. 57.
 
   Le  domande,  in  originale  e copia, da presentare alla direzione
regionale  dell'agricoltura  tramite  gli   ispettorati   provinciali
dell'agricoltura,   possono  essere  prodotte  sia  dagli  allevatori
singoli  o  associati,   sia   cumulativamente   dalle   Associazioni
provinciali degli allevatori.
   Gli   acquisti   oggetto  delle  predette  domande  devono  essere
documentati  entro  sei  mesi   dalla   presentazione   dell'istanza.
Trascorso detto periodo le domande si considerano rinunciate.