Art. 62.
 
   Le domande, in originale e copia, vanno presentate  a  termini  di
legge  entro  il  30  settembre di ogni anno alla direzione regionale
dell'agricoltura     tramite     gli     ispettorati      provinciali
dell'agricoltura.
   Ad  eventuale  completamento  delle  domande  gli  acquisti devono
essere documentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
presentazione delle domande stesse.