Art. 62. Le domande, in originale e copia, vanno presentate a termini di legge entro il 30 settembre di ogni anno alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ad eventuale completamento delle domande gli acquisti devono essere documentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande stesse.