Art. 72.
 
   Le domande di sovvenzione vanno presentate, in originale e  copia,
alla  direzione  regionale  dell'agricoltura  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente all'esecuzione delle attivita' proposte; qualora
ricorrano necessita' oggettive, la  domanda  puo'  essere  presentata
anche durante il corso dell'anno.