Art. 74.
 
   Le  domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione
regionale  dell'agricoltura  tramite  gli   ispettorati   provinciali
dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di
riconoscimento   dell'eccezionalita'   dell'evento  calamitoso  e  di
delimitazione dei territori danneggiati.