Art. 83. Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.