Art. 85. Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del decreto del presidente della giunta regionale di riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.