Art. 85.
 
   Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla  direzione
regionale   dell'agricoltura   tramite  gli  ispettorati  provinciali
dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della regione del decreto del
presidente    della    giunta     regionale     di     riconoscimento
dell'eccezionalita'  dell'evento  calamitoso  e  di delimitazione dei
territori danneggiati.