Art. 2 Insegnamento scolastico della lingua friulana 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti alle finalita' della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua friulana, nei limiti di due ore settimanali. Tra le spese ammissibili e' riconosciuta quella concernente compensi al personale docente, entro i limiti della retribuzione.