Art. 2
            Insegnamento scolastico della lingua friulana
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a finanziare le
spese sostenute dalle scuole dell'obbligo, aventi sede nel territorio
regionale, i cui progetti risultino rispondenti alle finalita'  della
presente  legge,  per  lo  svolgimento di corsi integrativi di lingua
friulana, nei limiti di due ore settimanali. Tra le spese ammissibili
e' riconosciuta quella concernente  compensi  al  personale  docente,
entro i limiti della retribuzione.