Art. 3
        Modalita' e termini per la concessione dei contributi
 
   1.  Per  la  concessione  dei  contributi di cui all'articolo 2 il
legale rappresentante  della  scuola  deve  presentare  entro  il  15
ottobre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della
cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilita', da un
dettagliato    programma    di   attivita'   didattica   integrativa,
regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato
da un preventivo di spesa.
   2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente
al  provvedimento  di  concessione,  un  anticipo  pari  al  60%  del
contributo  concesso.  Il  restante  40%  viene  erogato  ad avvenuta
rendicontazione,  da  effettuarsi  entro  il  termine  stabilito  dal
decreto di concessione.
   3.  La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca
della sovvenzione  concessa  nonche'  la  restituzione  dell'anticipo
ricevuto.