Art. 3 Modalita' e termini per la concessione dei contributi 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 il legale rappresentante della scuola deve presentare entro il 15 ottobre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilita', da un dettagliato programma di attivita' didattica integrativa, regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa. 2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60% del contributo concesso. Il restante 40% viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione. 3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca della sovvenzione concessa nonche' la restituzione dell'anticipo ricevuto.