Art. 10. 1. L'integrazione prevista all'articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza: a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonche' le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio; b) l'adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel puerperio e sull'assistenza al bambino; c) l'istituzione di corsi di preparazione psico-profilattica alla nascita; d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell'esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzati, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio; e) l'assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l'assistenza domiciliare alle puerpere, con priorita' per i parti a rischio; f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, e' messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto; g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l'unitarieta' dell'evento travaglio-nascita, il sostegno psico- affettivo di un familiare, l'accudimento del bambino presso la madre, la continuita' dell'assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l'idoneo utilizzo delle "equipe" del personale di assistenza; h) l'effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrinemetaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositivita'. 2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresi' le modalita' organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unita' sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell'Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.