Art. 10.
 
   1.  L'integrazione  prevista  all'articolo  9  riguarda i seguenti
interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
     a)  la  consulenza  genetica  preconcezionale  e   la   diagnosi
prenatale,  al  fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e
le fetopatie da infezioni  materne  nonche'  le  cause  genetiche  di
malattie  e  malformazioni della madre e del bambino, con particolare
attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
     b) l'adeguata informazione  alla  donna  ed  alla  famiglia  sui
servizi,  sulle  norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in
caso di parto fisiologico o complicato,  sull'assistenza  alla  madre
nel puerperio e sull'assistenza al bambino;
     c)  l'istituzione  di  corsi  di preparazione psico-profilattica
alla nascita;
     d)  la  tutela  delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto
nei riguardi  dell'esposizione  a  sostanze  tossiche,  a  radiazioni
ionizzati, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
     e)  l'assistenza,  a scadenze programmate, durante la gravidanza
per individuare precocemente i casi ad alto  rischio  e  l'assistenza
domiciliare alle puerpere, con priorita' per i parti a rischio;
     f)  la  predisposizione  di  una  scheda  della  gravidanza  che
fornisca  informazioni  sulle   principali   norme   igieniche,   sul
calendario  delle  visite  e  degli  accertamenti,  e che riassuma le
notizie fondamentali circa il decorso  della  gravidanza  stessa.  La
scheda,  redatta  secondo  un  modello unitario ed in forma atta alla
elaborazione meccanografica, e' messa a disposizione  della  donna  e
degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
     g)  la  predisposizione  di progetti sperimentali che consentano
l'unitarieta'  dell'evento  travaglio-nascita,  il  sostegno   psico-
affettivo di un familiare, l'accudimento del bambino presso la madre,
la  continuita'  dell'assistenza  mediante adeguamenti strutturali ed
organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e  patologia
neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere
e l'idoneo utilizzo delle "equipe" del personale di assistenza;
     h)  l'effettuazione  programmata  di  visite  neonatali  per  la
diagnosi di malattie  endocrinemetaboliche,  per  la  rilevazione  di
malformazioni   congenite   e  per  la  profilassi  di  infezioni  ed
individuazione della sieropositivita'.
   2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresi'
le  modalita'  organizzative  di  prestazione  degli  interventi,  da
realizzare  da  parte  delle  Unita'  sanitarie  locali,  dei singoli
ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine,  dell'Istituto
di  medicina  del  lavoro  e  degli  istituti a carattere scientifico
Centro di riferimento  oncologico  di  Aviano  e  Burlo  Garofolo  di
Trieste,  secondo  criteri  di  massima  diffusione territoriale e di
coordinamento tra i vari servizi interessati.