Art. 12.
 
   1.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dalla legge regionale 26
ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima  infanzia
devono  prevedere  modalita'  organizzative  flessibili allo scopo di
rispondere  alle  diverse  esigenze  sociali   delle   famiglie   con
particolare attenzione alle persone sole con minori a carico.
   2.  La  Regione,  nell'ambito  degli  obiettivi  del  Piano socio-
assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative  e
sperimentazioni  degli  Enti  locali  relativamente ai servizi socio-
educativi per la prima infanzia tesi a:
     a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali  pubblici
in  presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con co-
operative o con altri enti  privati  senza  finalita'  di  lucro  che
gestiscono  strutture  proprie o dell'ente locale assicurando servizi
secondo  "standard"  qualitativi  e  organizzativi   definiti   dalla
Regione;
     b)  attivare,  anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture
pubbliche disponibili,  spazi  di  aggregazione  con  caratteristiche
ludiche,  educative  e  culturali  per bambini, genitori e adulti con
bambini;
     c)  favorire  la  disponibilita'  di  strutture  e  di  supporti
tecnico-organizzativi  per  la  realizzazione  di attivita' ludiche e
socio-educative rivolte all'infanzia, al  di  fuori  dell'orario  dei
servizi,    promosse   da   gruppi   di   volontariato   e   famiglie
autoorganizzate;
     d) favorire l'integrazione tra le attivita' di  servizi  per  la
prima  infanzia al fine di attivare procedure di affi'do familiare ed
ogni    altro    strumento    idoneo    a    prevenire     interventi
istituzionalizzanti;
     e)  garantire  ogni  idonea misura per l'inserimento nei servizi
sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a
rischio di emarginazione.
   3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge  la
Giunta  regionale approva gli "standard" qualitativi ed organizzativi
di cui al comma 2,  lettera  a),  anche  al  fine  di  assicurare  la
uniforme qualita' dei servizi pubblici e privati.
   4. In attesa dell'adempimento di cui al comma 3, per l'anno 1993 i
soggetti  privati  di  cui  al  comma  2,  lettera a), sono tenuti ad
osservare gli "standard" qualitativi ed  organizzativi  previsti  dal
regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/1987.
   5.  I  Comuni  che  intendono  usufruire  dei  contributi  per  le
finalita' individuate nel comma 2, lettera a), devono  far  pervenire
alla  Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale apposita istanza
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge.
   6.  I  contributi  di  cui  al  comma  5  riferiti  al rapporto di
convenzione vengono  assegnati  fino  alla  percentuale  massima  del
settanta  per cento sulle spese conseguenti alla messa a disposizione
dei posti bambino necessari. La quota bambino a  carico  del  Comune,
integrativa  di  quella  della  famiglia,  non deve superare il costo
medio per bambino sostenuto dal Comune per i suoi  servizi  di  asilo
nido.
   7.  Per  i  restanti  interventi  di cui al comma 2, lettera a), i
contributi sono assegnati con i  criteri  previsti  dall'articolo  23
della legge regionale n. 32/1987.
   8.  All'articolo 22 della legge regionale n. 32/1987 sono abrogati
i commi 2 e 3.