Art. 12. 1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalita' organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico. 2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio- assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio- educativi per la prima infanzia tesi a: a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con co- operative o con altri enti privati senza finalita' di lucro che gestiscono strutture proprie o dell'ente locale assicurando servizi secondo "standard" qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione; b) attivare, anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini; c) favorire la disponibilita' di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attivita' ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, al di fuori dell'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autoorganizzate; d) favorire l'integrazione tra le attivita' di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure di affi'do familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti; e) garantire ogni idonea misura per l'inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a rischio di emarginazione. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva gli "standard" qualitativi ed organizzativi di cui al comma 2, lettera a), anche al fine di assicurare la uniforme qualita' dei servizi pubblici e privati. 4. In attesa dell'adempimento di cui al comma 3, per l'anno 1993 i soggetti privati di cui al comma 2, lettera a), sono tenuti ad osservare gli "standard" qualitativi ed organizzativi previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/1987. 5. I Comuni che intendono usufruire dei contributi per le finalita' individuate nel comma 2, lettera a), devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I contributi di cui al comma 5 riferiti al rapporto di convenzione vengono assegnati fino alla percentuale massima del settanta per cento sulle spese conseguenti alla messa a disposizione dei posti bambino necessari. La quota bambino a carico del Comune, integrativa di quella della famiglia, non deve superare il costo medio per bambino sostenuto dal Comune per i suoi servizi di asilo nido. 7. Per i restanti interventi di cui al comma 2, lettera a), i contributi sono assegnati con i criteri previsti dall'articolo 23 della legge regionale n. 32/1987. 8. All'articolo 22 della legge regionale n. 32/1987 sono abrogati i commi 2 e 3.